Art. 1.
(Istituzione del Fondo nazionale per le donne e le famiglie).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per le donne e le famiglie, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale nonché alla promozione dei diritti, dello sviluppo, del sostegno e della promozione sociale della qualità di vita delle donne intese come individui e come membri fondamentali dei nuclei familiari a garanzia della piena applicazione dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 29 e 37 della Costituzione.
      2. Il Fondo è finanziato mediante l'attribuzione, operata da parte dei contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, di una quota dell'otto per mille a diretta gestione statale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 222, mediante indicazione in apposito riquadro scelto dal dichiarante posto sulla scheda per la destinazione dell'otto per mille.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, definisce modalità idonee all'espressione della scelta di destinazione ai fini di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, altresì, quantifica l'ammontare destinato al Fondo entro il 28 febbraio di ogni anno.
      4. Il Fondo è ripartito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con il

 

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Ministro per i diritti e le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è altresì riservata al finanziamento da parte del Ministro della solidarietà sociale di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.
      5. Il primo finanziamento del Fondo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge.